FAQ CONFSAL PESCA

Aggiornate le FAQ del Governo: si può pescare anche in zona rossa

Aggiornate le FAQ del Governo: si può pescare anche in zona rossa

Certificato di sicurezza

​​I natanti da diporto devono essere muniti di certificato di sicurezza?

Il certificato di sicurezza attesta che l’unità risponde alle direttive del regolamento di sicurezza a seconda della categoria di omologazione. È previsto per le imbarcazioni e navi da diporto (unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri) e i natanti che vengono iscritti nei pubblici registri del diporto. ​

Comando con comandante unità

​​Sono autorizzati ad esercitarsi al comando coloro che devono conseguire gli esami per la patente nautica?

L’articolo 31 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti​, n. 146 del 29/07/2008 indica che coloro che hanno presentato domanda per l’ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica sono autorizzati ad esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unita’ da diporto, nei limiti dell’abilitazione richiesta, purche’ a bordo vi sia persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l’interessato aspira a conseguire.devono avere al seguito, copia della domanda, completa di visto dell’autorita’ marittima o dell’ufficio motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un documento di identita’ personale, autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unita’ da diporto. Detto documento ha validita’ di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi.​

Compravendita natante

​​​Ci sono adempimenti burocratici in caso voglia vendere il mio natante?​

I natanti da diporto (unità di lunghezza inferiore o pari a 10 mt) rappresentano beni mobili non registrati e quindi, non essendo iscritti nei pubblici Registri, nei casi di compravendita, secondo le disposizioni previste dal codice civile, per loro non è richiesta alcuna registrazione o pubblicità del passaggio di proprietà sempre che lo stesso non sia stato per volontà del proprietario registrato nei R.I.D. (Registro imbarcazioni da diporto).

Documentazioni obbligatorie natanti

Qual è la documentazione obbligatoria per i natanti che navigano nelle acque territoriali italiane?​

I limiti di navigazione per le unità marcate CE sono stabiliti dall’art. 27, comma 4, del D. Lgs. n. 171 del 18.7.2005, in base alla categoria di progettazione di appartenenza (A,B,C, D). Per tali unità, per determinare i limiti attribuiti alle varie categorie, si tiene conto dei loro criteri costruttivi in funzione delle condizioni meteo-marine e non della distanza dalla costa.

Occorre tuttavia precisare che, in via generale, tutti i natanti da diporto (unità di lunghezza pari o inferiore ai 10 metri di lunghezza) marcati CE o non marcati, non avendo obbligo di iscrizione nei pubblici registri non conseguono il diritto ad inalberare la bandiera italiana.

Di conseguenza non sono giuridicamente legittimati a navigare oltre il limite del mare territoriale (12 miglia dalla costa) pur essendone tecnicamente idonei.

Ciò per gli effetti delle norme di diritto internazionale sul mare che nella convenzione di Montego Bay del 1982, resa esecutiva in Italia con legge 689/94, all’art. 90 sancisce il diritto ad uno Stato di far navigare nell’alto mare solo navi che battono la sua bandiera. Come detto, i natanti non iscritti non possono avvalersi del regime di bandiera, per cui la loro navigazione in acque internazionali costituisce una violazione oltre all’eventuale rischio a cui si espone il conduttore poiché la navigazione senza bandiera in acque internazionali è soggetta alla sovranità delle navi militari di qualsiasi nazionalità.

Si ricorda infine che la navigazione in acque territoriali di altri Stati è regolata dalla sovranità degli stessi ed è quindi sempre consigliabile informarsi presso le autorità locali in merito alla disciplina applicata.​

Documento d’identità su unità da diporto senza patente

​​Per la condotta di unità da diporto a motore per la quale non è richiesta la patente nautica è obbligatorio il documento di riconoscimento per il conducente e i passeggeri?

La normativa vigente della nautica da diporto non prevede l’obbligo nè per il conducente nè per eventuali passeggeri. Tuttavia in caso di controllo le autorità competenti, come previsto dalle norme sulla pubblica sicurezza, qualora se ne ravveda la necessità, hanno la facoltà di dare seguito a procedure che possono comportare anche il fermo delle persone.

E’, pertanto, buona norma portare con se un documento d’i​dentità valido​

Il manuale del proprietario

​Cos’è il manuale del proprietario di imbarcazione con marchio CE?

Il manuale del proprietario è un documento di cui una imbarcazione marcata CE è fornita, come previsto dal punto 2.5 dell’allegato II – del Codice della Nautica da Diporto (D.leg.vo 171/2005). Non risulta tra i documenti obbligatori per unità non marcate CE.​

Imbarco su unità da diporto adibita a noleggio

​​Si può imbarcare su una unità da diporto adibita a noleggio con il titolo di capo barca per il traffico locale?​

I requisiti necessari per i natanti adibiti al noleggio sono stabiliti da Ordinanze locali emanate dal capo del Compartimento marittimo mentre per il comando di imbarcazioni e/o navi da diporto adibite al noleggio si deve far riferimento al D.M. 121/05. Allo stato attuale il possesso del titolo di capobarca per il traffico locale non consente il comando di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.​

Libretto di navigazione

​​Come faccio ad avere il libretto di Navigazione e cos’è?

Il libretto di navigazione è il documento di lavoro del personale marittimo iscritto alle categorie delle matricole della gente di mare che lo abilita alla navigazione e contiene, oltre ai dati anagrafici ed alla foto dell’intestatario, eventuali titoli di studio, onorificenze, gruppo sanguigno, corsi propedeutici effettuati, navigazione svolta su unità mercantili di ogni tipo battenti bandiera nazionale del marittimo o di un altro Stato, la navigazione di volta in volta effettuata con le date e le località di imbarco e sbarco. Il personale marittimo iscritto alla gente di mare di 1ª e 2ª categoria è munita di un libretto di navigazione, mentre quella di 3ª categoria di foglio di ricognizione. Il libretto di navigazione è l’unico documento che abilita alla professione marittima. Per la gente di mare di terza categoria tale abilitazione è limitata esclusivamente all’esercizio del traffico locale e della pesca costiera. Il libretto di navigazione vale anche, a tutti gli effetti di legge, come libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti ed è considerato documento di identità personale valendo come passaporto per le esigenze connesse con l’esercizio della professione marittima. Tale libretto viene rilasciato dalle Capitanerie di porto (ed eccezionalmente dall’Ufficio Circondariale marittimo di Porto Santo Stefano) di iscrizione ed è da questi consegnato, all’atto del primo imbarco dell’iscritto, al comandante della nave direttamente o a mezzo dell’ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa​.​

Limiti navigazione natanti targati CE

Posso superare la distanza delle 12 miglia con la mia unità da diporto marcata CE in condizioni meteo favorevoli?​

I limiti di navigazione per le unità marcate CE sono stabiliti dall’art. 27, comma 4, del D. Lgs.​​ n.171 del 18.07.2005, in base alla categoria di progettazione di appartenenza (A,B,C,D). I criteri utilizzati per determinare tale limiti prendono in considerazione non la distanza dalla costa, bensì le condizioni meteo-marine.

Occorre, però, tener presente che i natanti da diporto, non essendo iscritti nei pubblici registri, non hanno diritto ad inalberare la bandiera italiana.

Secondo la convenzione Montego Bay del 1982 (resa esecutiva in Italia con legge 689/94) una nave che si trovi a navigare in acque internazionali senza bandiera è sottoposta alla sovranità delle navi da guerra di qualsiasi nazionalità. Poiché, dunque, i natanti non iscritti non possono avvalersi del regime della bandiera a cui appartengono, la loro navigazione nelle acque internazionale costituisce un rischio a cui si espone il conduttore.

Si ricorda infine che la navigazione in acque territoriali di altri Stati è regolata dalla sovranità degli stessi ed è quindi sempre consigliabile informarsi presso le autorità locali in merito alla disciplina applicata.​

Motore ausiliario

​​Che potenza deve avere un motore per essere considerato ausiliario?​

In base dall’art. 58 del Decreto Ministeriale n. 146 del 29 luglio 2008 un motore è considerato ausiliario quando è installato fuori-bordo, abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e sia munito del certificato d’uso. Il motore ausiliario è impiegato in caso di avaria del motore principale e non concorre al calcolo della potenza e della cilindra per stabilire l’obbligo della patente nautica.​

Natante senza marcatura CE – Persone trasportabili

​​Sono in possesso di un natante, quante persone posso trasportare?​

Quelle indicate sul certificato di omologazione, se ne è dotato.

I natanti non marcati CE ai sensi dell’art. 60 del Decreto Ministeriale 146/08 privi di certificato di omologazione possono trasportare:

3 persone fino a 3,50 m di lunghezza

4 persone da 3,51 a 4,50 m

5 persone da 4,51 a 6,00 m

6 persone da 6,01 a 7,50 m

7 persone da 7,51 a 8,50 m

9​ persone oltre 8,50 m​​

Patente nautica estera

I cittadini stranieri possono comandare unità da diporto in acque territoriali italiane?

Il comando di unità da diporto da parte di cittadini stranieri in acque territoriali italiane è disciplinato dall’art. 34 del decreto m​inisteriale 29 luglio 2008, n. 146. In particolare gli stranieri in possesso di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente al titolo di abilitazione dallo Stato di appartenenza possono comandare, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri italiani e natanti da diporto entro i limiti dell’abilitazione​

Patentino VHF

​​I cittadini comunitari che prendono in locazione unità dotate di apparecchio VHF devono avere il patentino?

Il certificato di radio telefonista per la navigazione è stato introdotto nell’ordinamento italiano in risposta ad un’esigenza di armonizzazione della normativa internazionale. Il rilascio di detta certificazione, infatti, è subordinato al possesso delle conoscenze pratiche e generali e delle attitudini stabilite a livello comunitario dal Regolamento Internazionale delle Radiocomunicazioni.

Pertanto, nella fattispecie proposta, sarà ritenuto idoneo qualunque tipo di certificazione riconosciuto dal Paese comunitario di origine che attesti il possesso dei requisiti richiesti per l’utilizzo di apparato VHF, come stabiliti dalle normative internazionali.

Razzi scaduti

Mi sono scaduti i razzi di segnalazione della mia unità da diporto. Come posso smaltirli?

Gli articoli pirotecnici per esigenze di soccorso, scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati, devono essere restituiti dall’utilizzatore al distributore autorizzato e depositati in appositi contenitori ubicati presso lo stesso (art. 3 decreto n. 101 del 12.05.2016).

Ripresa esami e concorsi per i titoli professionali marittimi

Quando riprenderanno gli esami e i concorsi per i titoli professionali marittimi?

E’ in corso di svolgimento la ripresa degli esami per il conseguimento dei Titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche, dei brevetti per assistente bagnanti nonché i concorsi relativi a piloti e ormeggiatori dei porti, nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale, con afflusso regolato dell’utenza negli Uffici e uso di DPI in adesione alle disposizioni governative in materia dell’attuale emergenza COVID-19. Pertanto si invita a monitorare il sito istituzionale del Corpo nell’ area dedicata al calendario esami e a prendere contatti diretti con l’Ufficio Marittimo di interesse accedendo al seguente link:

http://www.guardiacostiera.gov.it/organizzazione/comandi-territoriali

 

Rottamazione imbarcazione

​​È possibile rottamare imbarcazione a motore con licenza di navigazione in corso di validità?

Come stabilito dall’art. 16 del Decreto M​inisteriale 29 luglio 2008, n.146 la procedura di cancellazione dai registri di un’imbarcazione da diporto a seguito di demolizione, prevede la presentazione di apposita domanda presso l’ufficio di iscrizione dell’unità, corredata dal processo verbale compilato dall’autorità competente (Ufficio Marittimo del luogo dove avviene la demolizione) e attestante l’evento.

Per quanto concerne, invece, il procedimen​to, potrà rivolgersi ad uno dei cantieri che presentano tale servizio.

VHF nautico portatile

Qual è la documentazione necessaria per l’utilizzo del VHF nautico?​

L’apparato VHF è obbligatorio a bordo delle unità da diporto che navigano oltre le sei miglia dalla costa. Come previsto dall’art 29 del D.lgs. 18/07/2005 n.171, per utilizzare tale apparecchio (fisso o portatile) occorre la licenza di Esercizio Rtf. ​La domanda di rilascio della licenza di esercizio installato a bordo dei natanti va presentata, corredata della dichiarazione di conformità, all’Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico avente giurisdizione nel luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. L’I​spettorato provvederà a rilasciare un indicativo di chiamata di identificazione che rimane valido indipendentemente dall’unità su cui viene utilizzato il VHF. ​Se si vuole utilizzare l’apparato anche per il traffico pubblico bisogna sottoscrivere un contratto di gestione (con canone) con una delle Compagnie di comunicazione.​

Assicurazione motore unità da diporto

​​L’assicurazione del motore fuoribordo è obbligatoria?

In base dall’art. 41 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 tutti i motori installati su qualsiasi unità da diporto (compresi i tender) devono essere provvisti di assicurazione, compreso l’eventuale motore ausiliario. Il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso. Il contrassegno del certificato non va più esposto ma tenuto tra i documenti di bordo.​

Attività di soccorso in mare nel Mediterraneo Centrale

L’emergenza CORONAVIRUS ha introdotto modifiche nelle procedure di soccorso?

In conseguenza dell’emergenza CORONAVIRUS, è stato adottato il Decreto interministerale 7 aprile 2020, n.150 secondo cui, per il periodo di durata dello stato di emergenza sanitaria COVID-19, in atto prorogato al 31 gennaio 2021, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di “luogo sicuro” per i casi di soccorso marittimo effettuati da unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area SAR italiana. Sulla base di tale circostanza , unitamente all’esigenza di prevenzione del contagio e la necessità di compiere screening sanitari accurati anche per le persone soccorse, lo Stato ha organizzato un dispositivo di assistenza e quarantena a bordo di navi traghetto appositamente noleggiate.

Conduzione unità da diporto senza patente nautica

​​Posso condurre un’imbarcazione senza la patente nautica?

È possibile condurre un’imbarcazione senza la patente nautica, ma è richiesta la presenza a bordo di persona in possesso di patente nautica che assume la figura di Comandante dell’unità e che si assume ogni responsabilità inerente la navigazione​

Documentazioni obbligatorie natanti

Qual è la documentazione obbligatoria per i natanti che navigano nelle acque territoriali italiane?​

I limiti di navigazione per le unità marcate CE sono stabiliti dall’art. 27, comma 4, del D. Lgs. n. 171 del 18.7.2005, in base alla categoria di progettazione di appartenenza (A,B,C, D). Per tali unità, per determinare i limiti attribuiti alle varie categorie, si tiene conto dei loro criteri costruttivi in funzione delle condizioni meteo-marine e non della distanza dalla costa.

Occorre tuttavia precisare che, in via generale, tutti i natanti da diporto (unità di lunghezza pari o inferiore ai 10 metri di lunghezza) marcati CE o non marcati, non avendo obbligo di iscrizione nei pubblici registri non conseguono il diritto ad inalberare la bandiera italiana.

Di conseguenza non sono giuridicamente legittimati a navigare oltre il limite del mare territoriale (12 miglia dalla costa) pur essendone tecnicamente idonei.

Ciò per gli effetti delle norme di diritto internazionale sul mare che nella convenzione di Montego Bay del 1982, resa esecutiva in Italia con legge 689/94, all’art. 90 sancisce il diritto ad uno Stato di far navigare nell’alto mare solo navi che battono la sua bandiera. Come detto, i natanti non iscritti non possono avvalersi del regime di bandiera, per cui la loro navigazione in acque internazionali costituisce una violazione oltre all’eventuale rischio a cui si espone il conduttore poiché la navigazione senza bandiera in acque internazionali è soggetta alla sovranità delle navi militari di qualsiasi nazionalità.

Si ricorda infine che la navigazione in acque territoriali di altri Stati è regolata dalla sovranità degli stessi ed è quindi sempre consigliabile informarsi presso le autorità locali in merito alla disciplina applicata.​

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