Documentazioni obbligatorie natanti

Qual è la documentazione obbligatoria per i natanti che navigano nelle acque territoriali italiane?​

I limiti di navigazione per le unità marcate CE sono stabiliti dall’art. 27, comma 4, del D. Lgs. n. 171 del 18.7.2005, in base alla categoria di progettazione di appartenenza (A,B,C, D). Per tali unità, per determinare i limiti attribuiti alle varie categorie, si tiene conto dei loro criteri costruttivi in funzione delle condizioni meteo-marine e non della distanza dalla costa.

Occorre tuttavia precisare che, in via generale, tutti i natanti da diporto (unità di lunghezza pari o inferiore ai 10 metri di lunghezza) marcati CE o non marcati, non avendo obbligo di iscrizione nei pubblici registri non conseguono il diritto ad inalberare la bandiera italiana.

Di conseguenza non sono giuridicamente legittimati a navigare oltre il limite del mare territoriale (12 miglia dalla costa) pur essendone tecnicamente idonei.

Ciò per gli effetti delle norme di diritto internazionale sul mare che nella convenzione di Montego Bay del 1982, resa esecutiva in Italia con legge 689/94, all’art. 90 sancisce il diritto ad uno Stato di far navigare nell’alto mare solo navi che battono la sua bandiera. Come detto, i natanti non iscritti non possono avvalersi del regime di bandiera, per cui la loro navigazione in acque internazionali costituisce una violazione oltre all’eventuale rischio a cui si espone il conduttore poiché la navigazione senza bandiera in acque internazionali è soggetta alla sovranità delle navi militari di qualsiasi nazionalità.

Si ricorda infine che la navigazione in acque territoriali di altri Stati è regolata dalla sovranità degli stessi ed è quindi sempre consigliabile informarsi presso le autorità locali in merito alla disciplina applicata.​

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