Come diventare pescatore professionista

1. COME DIVENTARE PESCATORE PROFESSIONISTA

  1. Titoli di studio obbligatori: nessuno, il mestiere si impara prettamente sul campo. Tuttavia le Regioni attivano percorsi formativi triennali per acquisire la qualifica di Operatore del Mare e delle Acque Interne.
  2. Patente nautica (per guidare il peschereccio)
  3.  Libretto di navigazione (in caso ci si voglia imbarcare su navi mercantili)
  4.  Licenza di pesca

2. I PERCORSI FORMATIVI

L’OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE

I percorsi formativi triennali per per acquisire la qualifica di Operatore del Mare e delle Acque Interne sono percorsi attivati dalle Regioni al fine di inserire i giovani all’interno del mondo del lavoro. Infatti basta avere il diploma di scuola media inferiore. Il corso consiste in attività didattiche teorico-pratiche e una formazione tecnico-professionale, dando la possibilità di imparare il mestiere sul campo. Alla fine dei 3 anni verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale come Operatore del mare e delle acque interne.

L’Operatore del mare e delle acque interne si occupa dell’allevamento di pesci e molluschi, gestisce e monitora gli impianti e le attrezzature, pianifica le operazione di pesca e acquacoltura, offre assistenza alla navigazione a bordo delle imbarcazioni per le condizioni atmosferiche e l’analisi del mercato, conosce le tecniche per la giusta conservazione dei prodotti ittici.

IMBARCARSI SU UNA NAVE MERCANTILE

Diversa situazione se ci si vuole imbarcare su navi mercantili, imbarcazioni da diporto per locazione e noleggio, sono necessari 4 corsi:

  • Corso Anticendio base;
  • Sopravvivenza e salvataggio;
  • P.S.S.R. (Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali);
  • Primo soccorso elementare.

I corsi devono essere effettuati presso centri di formazione professionale con addestramento teorico e pratico. Al superamente degli esami verranno rilasciati gli attestati da presentare per avere il libretto di navigazione. I corsi valgono 5 anni, rinnovabili alla condizione di aver effettuato 12 mesi di navigazione nei 5 anni precedenti

3. PATENTE NAUTICA

TIPOLOGIE DI IMBARCAZIONI

La divisione delle imbarcazioni è sancita dal D.M. n. 146/2008. Sono 3 le tipologie:

NATANTI: barche a motore e a vela con lunghezza inferiore ai 10 metri;
IMBARCAZIONI: barche a motore o a vela con lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri;
NAVI DA DIPORTO: barche più lunghe di 24 metri.

TIPOLOGIE DI PATENTI

Come per le autovetture, esistono vari tipi di patenti nautiche divise per categoria:

  • A per natanti o imbarcazioni da diporto a vela e a motore o solo motore entro 12 miglia dalla costa; per barca a vela e a motore o solo motore senza limiti dalla costa;
  • B per navi da diporto che superano i 24 metri. Per conseguirla è necessario possedere già da almeno 3 anni la patente di categoria A;
  • C per guidare natanti e imbarcazioni da diporto dotate di dispositivi elettronici particolari oppure per persone portatrici di patologie tali da necessitare un aiuto da parte di persone che abbiano compiuto i 18 anni, che sappiano guidare la barca e siano in grado di salvaguardare le vite in mare.
REQUISITI NECESSARI

Il primo requisito necessario per poter conseguire la patente nautica è costituito dal limite di età. Dunque bisogna aver compiuto:

  • 18 anni per tutte le imbarcazioni da diporto;
  • 16 anni per i natanti da diporto;
  • 14 anni per i natanti a vela oltre i 4 metri quadrati mentre per le barche a remi entro 1 miglio dalla costa.

Data la difficoltà di guidare in mare, le difficoltà sono molto alte e pertanto bisogna essere dotati di fermezza e riflessi pronti. Per questi motivi non possono conseguire la patente nautica coloro i quali:

  • siano affetti da malattie fisiche e psichiche, deficienze organiche, minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali;
  • non posseggano un campo visivo normale e non distinguano bene e rapidamente i colori primari (rosso, verde, blu);
  • abbiano oltre 60 anni, siano diabetici o siano affetti da glaucoma e in tal caso deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale e che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%;
  • in caso di visione binoculare, debbano possedere un’acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10 raggiungibile anche con lenti;
  • non abbiano tempi di reazione a stimoli luminosi ed acustici sufficientemente rapidi per poter essere classificati nel IV decile della scala decilica.
QUANDO SERVE?

La patente nautica è necessaria per guidare:

  • tutte le imbarcazioni oltre le 12 miglia dalla costa e/o con un motore con potenza oltre i 30kW (40,8 Cavalli);
  • tutte le imbarcazioni con potenza fino ai 40,8 Cavalli e con cilindrata oltre i 750 cc (se a carburazione a due tempi), a 1.000 cc (se a carburazione a 4 tempi fuoribordo o se a iniezione diretta), 1.300 cc (se a carburazione a 4 tempi entrobordo) o a 2.000 cc (se a motore diesel);
  • moto d’acqua;
  • le imbarcazioni per lo sci nautico.
QUANDO NON SERVE LA PATENTE?

La patente nautica non serve per tutte le imbarcazioni da diporto lunghe meno di 24 metri, entro 6 miglia dalla costa e con cilindrata inferiore a:

  • 750 cc se a carburazione a due tempi
  • 1.000 cc se a carburazione a 4 tempi fuoribordo o se a iniezione diretta;
  • 1.300 cc se a carburazione a 4 tempi entrobordo;
  • 2.000 cc se a motore diesel.
COME PRENDERE LA PATENTE NAUTICA

Per prima cosa, bisogna fare domanda di iscrizione presso gli Uffici della Capitaneria di porto situati nel luogo di residenza. Esso può essere fatto sia da privatista sia dopo aver frequentato un corso di una scuola nautica certificata. Come per la patente per le autovetture, l’esame è composto da due prove:

  • una teorica, incentrata sulle regole della navigazione in mare;
  • una pratica.

Superate entrambe le prove, verrà rilasciata la patente nautica. Essa ha validità di 10 anni fino ai 60 anni di età. Dopo tale limite la validità scende a 5 anni. Scaduti questi termini è necessario rinnovare la patente, anche dopo anni dalla scadenza.

COSTO DELLA PATENTE

Il costo della patente è mediamente di 600€, solo per sostenere l’esame. Sale anche fino a 1.500€ se ci si iscrive ad una scuola nautica.

SANZIONI E SOSPENSIONE

La guida di un’imbarcazione senza la patente comporta una sanzione da 2.066€ a 8.263€, che raddoppia se si tratta di una nave da diporto.
Se invece si è in possesso di una regolare patente nautica, ma al momento del fermo non si ha il documento con sé la sanzione va da 50€ a 500€.
La sospensione, invece, sopraggiunge quando:

  •  l’autorità ritiene che non sussistano più i requisiti psichici o fisici. Essa sarà temporanea fin quando non si presenterà un certificato medico rilasciato da uno specialista che attesti la completa guarigione;
  • si è in presenza di conduzione/comando in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In questo caso la sospensione massima sarà di 6 mesi;
  • si è in presenza di atti di imprudenza/imperizia che possono costituire un pericolo per l’incolumità pubblica. In questo caso la sospensione massima sarà di 3 mesi;
  • ne fa richiesta del Prefetto per motivi di pubblica sicurezza. In questo caso la sospensione massima sarà di 6 mesi;
  • il possessore della patente è coinvolto in un procedimento penale per omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, per delitti contro l’incolumità pubblica.

4. IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE

COS’E’ IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE

Il libretto di navigazione, cioè “l’iscrizione alla gente di mare” è il documento di lavoro del personale marittimo e pertanto è il libretto di lavoro per il servizio prestato. Il libretto di navigazione è l’unico documento che abilita alla professione marittima e deve essere presentato sempre al momento dell’imbarco. Infatti è obbligatorio per poter lavorare sulle navi mercantili e, in alcuni casi, sulle piattaforme petrolifere se esse sono equiparate a galleggianti.Viene rilasciato dalla Capitaneria di Porto competente per territorio del luogo di residenza dell’interessato ed è l’unico documento che attesta l’iscrizione alla gente di mare. Trattandosi di un documento di una certa consistenza viene rilasciato solo se l’interessato ha un ingaggio a bordo di una nave/peschereccio, altrimenti viene rilasciato un certificato che attesta la domanda di iscrizione alla gente di mare.

Per le attività relative al lavoro, il libretto sostituisce il documento di identità ed è valido nello spazio Schengen.

CHI POSSIEDE IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE?

Può fare richiesta di libretto il personale di 1° e 2° categoria, mentre quello di 3° categoria ha soltanto un foglio di ricognizione.

QUALI INFORMAZIONI CONTIENE?

Oltre ai dati anagrafici ed alla foto dell’intestatario, eventuali titoli di studio, onorificenze, gruppo sanguigno, corsi propedeutici effettuati, navigazione svolta su unità mercantili di ogni tipo battenti bandiera nazionale del marittimo o di un altro Stato, la navigazione di volta in volta effettuata con le date e le località di imbarco e sbarco

COME RICHIEDERE IL LIBRETTO

Per avere il Libretto di Navigazione occorre presentare domanda d’iscrizione alla Gente di Mare. Per iscriversi occorre andare alla Capitaneria di Porto più vicina al luogo di residenza e presentare apposita istanza. L’iscrizione è subordinata all’ottenimento di un certificato di idoneità fisica (con relativi accertamenti sanitari) e al superamento di prove fisiche. Passate queste prove si ottiene un numero di matricola e un foglio provvisorio che verrà sostituito dal libretto di navigazione al primo imbarco.

5. LA LICENZA DI PESCA

Per poter svolgere la professione è necessario ottenere la Licenza di pesca, rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF). A norma del D.Lgs n. 153/2004 la licenza viene rilasciata esclusivamente a chi è inscritto nei Registri delle imprese di pesca facenti capo alle Capitanerie di Porto.

TIPOLOGIE DI LICENZE PER PESCARE NELLE ACQUE INTERNE

Esistono vari tipi di licenza per la pesca nelle acque interne e tendono a variare rispetto alla Regione, secondo la disciplina delle loro leggi. Di base esistono due licenze:

  • Licenza A riservata ai professionisti. È un tesserino rilasciato dalla Regione a seguito del corso organizzato dalla Regione stessa e previo superamento dell’esame di idoneità all’esercizio della pesca professionale. Ha validità sull’intero territorio nazionale e la sua durata è di 10 anni con un pagamento annuo di una tassa che varia da Regione in Regione. In caso di mancato pagamento, non sarà consentito pescare al detentore insolvente.
  • Licenza B per i dilettanti. È una concessione regionale avuta in seguito al pagamento di una tassa annua. Il permesso vale 12 mesi.

Sono esenti dal pagamento coloro che hanno meno di 18 anni e chi ha superato i 65 anni. Inoltre sono esentati i portatori di handicap che utilizzano solo la canna per pescare.A queste licenze se ne aggiungono altre rispetto alla Regione di riferimento.

LICENZA PROFESSIONALE PER PESCARE IN MARE

Chi svolge per professione la pesca, ha bisogno di una licenza specifica. La licenza di pesca è un documento autorizzativo Essa è rilasciata all’armatore di un’imbarcazione che sia regolarmente iscritto nel registro delle imprese ittiche del MIPAAF a norma del D.Lgs. N, 153/04. La sua durata è 8 anni (rinnovabili su richiesta con specifica istanza) e comporta il pagamento di una tassa governativa. I dati del proprietario e dell’armatore sono inseriti in un registro elettronico delle licenze di pesca al fine di controllare la Flotta Peschereccia europea (Fleet Register).
Altri permessi sono necessari per chi opera in allevamenti (acquacoltura) o che utilizzano l’imbarcazione per effettuare pesca subacquea.

IL PERMESSO GRATUITO

Nel caso in cui si voglia pescare in mare come dilettante da terra o da barca è obbligatorio chiedere un permesso gratuito sul sito del Ministero competente (MIPAAF). Una volta effettuata la registrazione, sarà cura del dilettante stampare l’autorizzazione da portare con sé. In caso di mancata autorizzazione si incorre in una multa fino a 2.000€ e con l’obbligo di mettersi in regola entro 10 giorni.

6. REGISTRO DEI PESCATORI

I pescatori professionisti sono iscritti in un registro apposito. È diviso in due parti: nella prima sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi mentre nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca. Chi effettua entrambe le attività sono iscritti solo nella prima parte.
L’iscrizione avviene presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione è il domicilio del pescatore. L’ufficio marittimo di iscrizione provvede ad apporne annotazione sul titolo matricolare dell’interessato. Se l’iscrizione avviene presso ufficio diverso da quello che ha rilasciato il titolo matricolare deve esserne data comunicazione all’ufficio che ha rilasciato tale titolo.

6.1 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

Non può ottenere l’iscrizione nel registro, parte prima:
1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare;
2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
3) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;
4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto;
5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.

Non può ottenere l’iscrizione nel registro, parte seconda,
1) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
2) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;
3) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto;
4) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.
5) chi non è iscritto almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria.

6.1.1 ISCRIZIONE NELLE MATRICOLE DELLA GENTE DI MARE

Chi intende iscriversi nel registro, parte prima, può conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, indipendentemente dal limite massimo di età stabilita dalle vigenti disposizioni. Il personale iscritto nelle matricole della gente di mare può essere imbarcato solo su navi da pesca.

6.2 QUALIFICHE PER L’ISCRIZIONE

Per coloro che sono in possesso dei titoli e delle specializzazioni professionali per la pesca, ovvero di altri eventuali, anche di uso locale, la iscrizione si effettua con la relativa qualifica.
Per i servizi tecnici c’è la figura del Capopesca che si differenzia rispetto alla tipologia di pesca di cui si occupa. Per i servizi complementari c’è la figura del Frigorista.

6.2.1 CAPOPESCA

Il capopesca esercita le mansioni relative alla direzione delle operazioni di pesca e le altre connesse con la qualifica. Esistono vari titoli di capopesca rispetto alla tipologia di pesca effettuata:

– capopesca per la pesca ravvicinata per cui è necessario aver compiuto 21 anni, essere iscritto nel registro dei pescatori, aver esercitato la pesca per un anno oppure essere in possesso di un titolo professionale marittimo che abilita al comando di navi da pesca, aver sostenuto, con esito favorevole, una prova pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la Marina Mercantile;
– capopesca per la pesca d’altura per cui è necessario aver compiuto 21 anni, aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l’obbligo scolastico, essere iscritto nel registro dei pescatori, aver esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d’ altura oppure essere in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo per la pesca o di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea oppure in alternativa di capopesca per la pesca ravvicinata che abbia effettuato almeno sei mesi di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca d’altura, avere sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la Marina Mercantile;
– capopesca per la pesca oceanica per cui è necessario aver compiuto 21 anni, aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l’obbligo scolastico, essere iscritto nel registro dei pescatori, aver esercitato la pesca per non meno di quattro anni, di cui almeno due a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica oppure essere in possesso dei titoli professionali di capopesca d’altura o padrone marittimo per la pesca o aspirante capitano di lungo corso che abbia superato l’esame per la specializzazione alla pesca, o titolo superiore, ed aver effettuato almeno un anno di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica ed avere sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la Marina Mercantile;
– capopesca per gli impianti di pesca per cui è necessario aver compiuto 21 anni, aver conseguito la licenza elementare e aver assolto l’obbligo scolastico, essere iscritto nel registro dei pescatori, aver esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per il quale si richiede il titolo, aver sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la Marina Mercantile.

6.2.2 FRIGORISTA

Il frigorista esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi da pesca. Per conseguire il titolo è necessario: aver compiuto 18 anni, aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l’obbligo scolastico, aver lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la riparazione di apparati frigoriferi, o aver condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, oppure essere stato imbarcato, per lo stesso periodo di tempo, su una nave da pesca in qualità di allievo frigorista, oppure aver seguito, con esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per la Marina Mercantile ed aver sostenuto con esito favorevole, una prova teorico-pratica, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la Marina Mercantile.

I titoli professionali marittimi per il personale addetto alla pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione.

6.2.3 SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI

Sono specializzazioni professionali:
1) per i servizi tecnici: pescatore di prima classe, pescatore di seconda classe, pescatore retiere, operatore di apparati elettronici per la pesca, pescatore subacqueo, operaio pescatore degli impianti di pesca;
2) per i servizi complementari: elettricista, addetto alla lavorazione industriale.

Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni, l’iscrizione avviene con la qualifica di: “mozzo per la pesca”, per i servizi complementari oppure come “operaio apprendista”, per il personale addetto agli impianti di pesca.

Le specializzazioni professionali del personale addetto alla pesca si conseguono alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalità stabilite dal Ministro per la Marina Mercantile. La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo è accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Ministero per la Marina Mercantile, sentita la Commissione medica centrale.

6.3 PRESENTAZIONE DOMANDA E DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE

I requisiti e le condizioni per l’iscrizione nel registro si provano con il titolo matricolare e con il certificato generale del casellario giudiziario richiesto d’ufficio dall’autorità marittima che procede all’iscrizione.
Inoltre servono tre fotografie ed altri eventuali documenti professionali.

La domanda di iscrizione, corredata dei prescritti documenti, può essere presentata anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere il registro, i quali la trasmettono all’ufficio competente.
Sul registro oltre alle generalità, al domicilio, al numero progressivo, alla fotografia ed alla data di iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:
1) la qualifica all’atto dell’iscrizione;
2) i titoli professionali, le abilitazioni e le specializzazioni ottenute anche dopo l’iscrizione;
3) il cambiamento di domicilio che deve essere comunicato all’ufficio di iscrizione, il quale provvede a trasmettere un estratto del registro all’ufficio competente. L’ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e dà comunicazione del nuovo numero di iscrizione all’ufficio di iscrizione matricolare e all’ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione;
4) le condanne per reati previsti dalle leggi sulla pesca e le sanzioni disciplinari;
5) la cancellazione dal registro, ed i motivi che l’hanno determinata.

6.4 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO E REISCRIZIONE

Alla cancellazione dal registro si procede per i seguenti motivi:

1) trasferimento di iscrizione;
2) perdita della cittadinanza;
3) perdita dei requisiti e delle condizioni;
4) abbandono volontario della professione, comprovato da una dichiarazione dell’iscritto;
5) cessazione dell’esercizio della professione da almeno un triennio;
6) morte dell’iscritto.

Si può effettuare ricorso al Ministro della Marina Mercantile Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o di cancellazione del capo del compartimento marittimo.

Ci si può reiscrivere nel registro se si riottiene la cittadinanza o se si ritorna ad esercitare la professione. In caso di perdita di requisiti e condizione si deve procedere ad una nuova iscrizione.

6.5 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

Il certificato d’iscrizione è il documento di abilitazione all’attività di pescatore marittimo redatto secondo uno specifico modello. Il certificato è rilasciato dal capo dell’ufficio di iscrizione. Quando il certificato è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto,o è diventato inservibile, l’ufficio di iscrizione rilascia un duplicato. Nell’esercizio dell’attività di vigilanza sulla pesca, l’autorità competente accerta il possesso del certificato di iscrizione da parte di chi esercita professionalmente la pesca marittima. Esso viene ritirato dall’autorità marittima quando si procede alla cancellazione dell’iscritto dal registro, o è intervenuto provvedimento che importa la interdizione all’esercizio della pesca.

 

7. REGISTRO DELLE IMPRESE DI PESCA

Il registro nel quale sono iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, è diviso in cinque parti, secondo i tipi di pesca.

7.1 ISCRIZIONE NEL REGISTRO

L’iscrizione deve avvenire presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione ha sede l’impresa. Essa si effettua nella parte del registro corrispondente al tipo di pesca professionale esercitata. Se viene esercitata più di un tipo di pesca l’iscrizione si effettua in ciascuna delle relative parti del registro.

7.2 DOMANDA E DOCUMENTI NECESSARI

Per ottenere l’iscrizione è necessario che l’interessato presenti domanda all’ufficio competente, indicando:
1) ditta, ragione sociale, generalità, luogo, data di nascita e residenza dell’imprenditore, oppure del legale rappresentante dell’impresa;
2) sede dell’impresa;
3) ubicazione dell’impianto di pesca;
4) ufficio di iscrizione della nave, oppure ufficio nella cui circoscrizione trovasi l’impianto di pesca;
5) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca utilizzata dall’impresa, e sue caratteristiche tecniche, ovvero caratteristiche dell’impianto di pesca;
6) ditta, ragione sociale e generalità del proprietario e dell’armatore della nave predetta, oppure del titolare dell’impianto di pesca, ove siano persone diverse dall’imprenditore;
7) categoria e tipo di pesca professionale, con eventuale specificazione della pesca speciale che si intende esercitare;
8) impianti a terra in eventuali disponibilità dell’impresa.

Inoltre, per ottenere l’iscrizione, deve essere presentata una copia autentica dell’atto costitutivo e statuto dell’impresa e il titolo dell’uso o copia autentica di esso della nave o quello che consente lo stabilimento dell’impianto di pesca e l’uso dello stesso.

Nel registro debbono annotarsi tutte le informazioni e le variazioni.

7.3 TRASFERIMENTO DI SEDE

Quando si procede al trasferimento della sede dell’impresa nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, l’imprenditore chiede all’ufficio di iscrizione il trasferimento della iscrizione stessa. L’ufficio di iscrizione provvede a trasmettere un estratto del registro all’ufficio competente. L’ufficio che procede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e dà comunicazione del nuovo numero di iscrizione all’ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione. Se l’imprenditore non vi provvede nel termine di trenta giorni, l’autorità marittima promuove d’ufficio il trasferimento di iscrizione. È fatto obbligo alle Camere di commercio, industria e agricoltura che ricevono una nuova iscrizione, di darne comunicazione alla capitaneria di porto competente.

7.4 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO E REISCRIZIONE

Alla cancellazione degli iscritti nel registro si procede per i seguenti motivi:
1) trasferimento di iscrizione;
2) morte dell’imprenditore;
3) scioglimento, cessazione o fallimento dell’impresa;
4) abbandono dell’attività di pesca, comprovato da dichiarazione dell’imprenditore;
5) cessazione dell’attività di pesca, da almeno un triennio.

Dell’avvenuta cancellazione è fatta annotazione nel registro.

Gli iscritti nel registro cancellati che abbiano cessato l’impresa o abbandonato l’attività possono chiedere la reiscrizione quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.

7.5 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

L’ufficio di iscrizione rilascia all’interessato certificato di avvenuta iscrizione nel registro indicando la data, il numero e la parte del registro nella quale l’impresa è stata iscritta.

8. PERMESSO DI PESCA

Una volta ottenuta l’iscrizione nel registro, l’impresa può procedere alla richiesta del permesso di pesca. Per ottenerlo l’imprenditore deve presentare domanda all’ufficio di iscrizione della nave, anche a mezzo del proprio rappresentante. Nell’istanza devono indicarsi:
1) ditta, ragione sociale, generalità dell’imprenditore, sede dell’impresa, nonché ufficio di iscrizione nel registro delle imprese di pesca;
2) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca, stazza lorda e netta, tipo e potenza dell’apparato motore, capacità di stiva;
3) categoria e tipo di pesca, con eventuale specificazione di pesca speciale, che s’intende esercitare;
4) categoria, tipo e caratteristiche principali degli attrezzi da pesca che costituiscono la dotazione della nave;
5) caratteristiche dei sistemi per la refrigerazione e degli apparati per la congelazione o trasformazione dei prodotti della pesca eventualmente esistenti a bordo;
6) tabella di armamento.

Alla domanda va allegato il certificato d’iscrizione nel registro delle imprese di pesca ed una copia del certificato di qualificazione dei sistemi e degli apparati frigoriferi, per le navi da pesca di prima e seconda categoria e, ove esistenti, per quelle di sesta categoria.

L’autorità marittima, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti, rilascia il permesso di pesca secondo il modello previsto dalla legge.

Il permesso di pesca e l’autorizzazione provvisoria rientrano tra i documenti di bordo.

8.1 AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA

Alle navi di nuova costruzione e alle navi provenienti da bandiera estera o in caso di urgenza l’ufficio competente può rilasciare un’autorizzazione provvisoria, accertata sommariamente l’esistenza dei requisiti e delle condizioni. L’autorità fissa la durata della validità della autorizzazione che non può comunque superare i 6 mesi.

8.2 VARIAZIONI

Le variazioni dei requisiti e delle informazioni devono essere comunicate entro 30 giorni all’ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul permesso.

8.3 VALIDITÀ

La validità del permesso dipende dai tipi e dalle categorie. Il permesso di pesca perde di validità quando le variazioni delle informazioni contenute nella domanda non sono comunicate entro 30 giorni o quando esse comportano la perdita di requisiti o di condizioni richieste.

8.4 RINNOVO E DUPLICATO DEL PERMESSO

Per il rinnovo del permesso di pesca l’imprenditore deve presentare un’istanza al competente ufficio che ne accerta la persistenza dei requisiti e delle condizioni richieste.

Quando il permesso di pesca è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, o è divenuto inservibile, l’ufficio competente ne rilascia un duplicato.

Da inserire nel documento “PERIODI E ZONE DI PESCA” dopo la sezione “I LIMITI DI PESCA: I TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURA (TAC)”.

DIVIETO DI CATTURA DEL NOVELLAME

Il D.P.R. 1639/68 disciplina la lunghezza minima del pescato in Italia, vietando la cattura del novellame. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate dalla legge. In generale si considerano pesci allo stadio giovanile quegli esemplari di lunghezza, stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.

LUNGHEZZA MINIMA DEI PESCI

La lunghezza dei pesci si misura dall’apice del muso, a bocca chiusa, fino all’estremità del lobo piÙ lungo della pinna codale, oppure all’estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.

Per alcune specie sono considerate le seguenti misure:
storione (Acipenser s.p.p.) cm 60
storione lodano (Huso Huso) cm 100
anguilla (Anguilla Anguilla) cm 25
spigola (Dicentrarchus labrax) cm 20
sgombro (Scomber s.p.p.) cm 15
palamita (Sarda Sarda) cm 25
tonno (Thannus Thynnus} cm 70
alalonga (Thannus Alalunga) cm 40
tonnetto (Euthynnus alletteratus) cm 30
pesce spada (Xiphias gladius) cm 140
triglia (Mullus sp) cm 9
sogliola (Solea vulgaris) cm 15
merluzzo o nasello (Merluccius merluccius) cm 11
cefalo (Mugil sp) cm 20
cernia (Ephinephelus e Polyorian americanum) cm 45
orata (Sparus auratus) cm 20
go (gobios ophiocephalus) cm 12
passera pianuzza (Platichtis flesus) cm 15

ECCEZIONI

Il Ministro per la Marina Mercantile può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto di esso. Inoltre può autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto), per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1° dicembre al 30 aprile di ciascun anno.

LUNGHEZZA MINIMA DEI CROSTACEI

La lunghezza dei crostacei si misura dall’apice dell’occhio fino all’estremità posteriore dell’animale, compreso il telson.
Si considerano crostacei allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti:
aragosta (Palinarus elephas) cm 30
astice (Homarus gammarus) cm 30
scampo (Nephrops norvegicus) cm 7

LIMITAZIONI

La pesca dell’aragosta (Palinurus elephas-P. valgaris) è vietata dal 1° gennaio al 30 aprile. La pesca dell’astice (Homarus gammarus-H. valgaris) è parimenti vietata dal 1° gennaio al 30 aprile.

DIMENSIONE MINIMA DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima 0 al diametro massimo delle conchiglie.
Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:
ostrica (Ostea sp.) cm 6
mitilo (Mitilus sp.) cm 5
vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) cm 2,5
tartufo di mare (Venus verrucosa) cm 2,5
cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp) cm 8
datteri di mare (Lithophaga Lithopaga) cm 5
capasanta (Pecten jacabaeus) cm 10
tellina (Donax trunculus) cm 2

LIMITAZIONI

La pesca è consentita senza limitazione di stagioni. Le modalità della pesca dei molluschi e, in particolare quella delle seppie (Sepia sp.), mediante nasse, tramagli e altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.

Da inserire nel documento “PERIODI E ZONE DI PESCA” come sottosezione di “OBBLIGO DI SBARCO”

ESENZIONI

Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.

9. LA FLOTTA PESCHERECCIA (Fleet Register)

COS’E’

Il Registro della Flotta dell’UE (Fleet Register), detto anche Registro delle Navi da Pesca, è una banca dati in cui devono essere registrati tutti i pescherecci battenti bandiera di un paese dell’UE. Nel caso sopraggiunga qualche modifica allo stato di una nave da pesca, questa dovrà essere tempestivamente comunicata e registrata nel registro dal paese di cui la nave fa parte. Esso esiste sin dal 1989. L’unità Fleet Register, all’interno dell’ufficio dirigenziale PEMAC III del MIPAAF, cura i rapporti e lo scambio di dati sulle navi da pesca con la Commissione Europea.

OBIETTIVO

Lo scopo del registro risiede nella possibilità di identificare le navi da pesca con determinate caratteristiche per:

  • monitorare la gestione della capacità di pesca (pesca sostenibile) e quindi l’evoluzione del PCP;
  • fornire informazioni ai funzionari della Commissione europea e dei paesi membri che si occupano dei controlli;
  • attingere a dati statistici sulla flotta peschereccia europea;
  • fornireuna banca dati a cui possono attingere le altre organizzazioni.
QUALI DATI CONTIENE

Nel corso del tempo, il registro ha subito varie modifiche. Al momento sono 38 i campi da compilare, mentre sono 3 le categorie di dati contenuti nel Registro della Flotta Europea:

  • amministrativi: nome della nave, porto di registrazione, marcatura esterna, numero identificativo unico (IMO), il segnale internazionale della Radio, ecc..;
  • tecnici: lunghezza, tonnellate, potenza, ecc..;
  • storici: entrate ed uscite, modifiche apportate, ecc…

Sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) si può trovare l’ultima relazione sulla flotta peschereccia italiana. I dati, salvo quelli personali, sono pubblici a tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea.

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